A.T.C. VR 2

Modulistica Migratoria

Progetto per la conservazione delle specie vegetali autoctone e la salvaguardia della biodiversità

L’A.T.C. VR 2 sostiene la conservazione della biodiversità attraverso un progetto dedicato ai titolari di appostamento 

Modulo richiesta di partecipazione

Raccolta richieste soci entro il 30 aprile 2025 da consegnare a mano il lunedì o via email. 

Richieste successive non verranno considerate.

Portale della mobilità venatoria

www.movemose.it

Cos’è: è la possibilità per i cacciatori iscritti in almeno un ATC del Veneto di poter cacciare, per un massimo di 30 giornate a partire dal 1 ottobre di ciascuna stagione venatoria, in un ATC diverso da quello di iscrizione.


Quando: a partire dal 1 ottobre 2024


Quali regole da rispettare: con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 16/09/2020, sono state definite le modalità operative della mobilità venatoria, di cui all’art. 19-bis della L. R. n. 50/1993, nel territorio regionale, di seguito sintetizzate.

Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’ATC e quelli ammissibili allo stesso ATC sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

Possono essere autorizzate per ciascun cacciatore al massimo n. 30 (trenta) giornate in mobilità nel corso della stagione venatoria, suddivise tra mobilità da appostamento e mobilità in forma vagante (quest’ultima, con o senza cane).

Sono esclusi dalla possibilità di accesso in mobilità gli ATC che ricadono nella Zona Lagunare Valliva.

L’attività venatoria in regime di mobilità da appostamento può essere autorizzata per un totale di n. 30 (trenta) giornate complessive, con un massimo di n. 10 (dieci) giornate per ciascun ATC prescelto; l’attività venatoria in regime di mobilità in forma vagante (con o senza cane) può essere autorizzata per un totale di n. 10 (dieci) giornate complessive, con un massimo di n. 5 (cinque) giornate per ciascun ATC prescelto.


Non è possibile accedere alla mobilità nei seguenti casi

1) quando il cacciatore è già iscritto nell’ATC oggetto di richiesta

2) quando il cacciatore pratichi attività venatoria esclusivamente in strutture private (AFV e AATV) o abbia scelto la forma di caccia A o B

3) quando il cacciatore abbia già una prenotazione per l’ATC richiesto e tale prenotazione non sia stata ancora fruita (la giornata in mobilità si considera fruita a partire dalle ore 12 del giorno precedente ad ogni giornata prenotata) – il cacciatore può accedere al servizio di prenotazione richiedendo non più di una giornata alla volta per singolo ATC e può prenotare una giornata successiva solo dopo aver usufruito della giornata precedentemente prenotata

4) per la giornata richiesta non sia consentito l’esercizio venatorio

5) abbia già esaurito le prenotazioni a sua disposizione. Durante lo svolgimento dell’attività venatoria il cacciatore, in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, dovrà esibire, oltre alla consueta documentazione (porto di fucile ad uso caccia e tesserino venatorio) anche l’autorizzazione rilasciata dal sistema informatico (codice di prenotazione fornito dal sistema o inviato via e-mail all’indirizzo indicato dal cacciatore).


Come fare:  per prenotare la giornata di mobilità venatoria è sufficiente collegarsi al sito web www.movemose.it e seguire le indicazioni.

Appostamento fisso

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, destinati all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione venatoria. L’appostamento cessa di essere fisso quando non vi venga esercitata la caccia da parte degli aventi diritto. 

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m 100 dagli stessi e di m 150 se si spara in direzione dei medesimi. 

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all’esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita. 

4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d’acqua permanente durante tutto l’anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell’autorizzazione. 

5. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha validità annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l’appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. 

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all’art. 14, comma 12, legge 157/1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica. 

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a mt 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina. 

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a mt 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i colombacci, a mt 300 dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni del comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure quelle minori distanze che si determineranno con la costituzione degli ambiti protetti. 

9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di mt 200 dall’appostamento o dall’impianto, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici. 

10. Durante l’esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a mt 200 dall’appostamento stesso o mt 300 dall’impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici. 

11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile. 

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell’appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l’attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. 

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l’appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell’impedimento. 

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. 

15. Il titolare dell’appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di mt 100 dall’impianto. 

18. L’appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di mt 200. La distanza di rispetto, pari a mt 200, entro la quale non può svolgersi la caccia vagante o da appostamento temporaneo, va misurata dai capanni sussidiari. 

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 ottobre – 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L’attività dell’appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi. 

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l’una dall’altra e poste al limite della distanza di rispetto.

Modulo richiesta appostamento fisso

Per l’appostamento fisso il versamento della tassa di concessione regionale di € 55,78

deve essere effettuato on line tramite il portale Mypay

Portale Regionale – istanza appostamento fisso

www.cacciapesca.regione.veneto.it

Portale Regionale – pagamento mypay

www.mypay.regione.veneto.it

Modulistica Appostamento precario

Appostamenti precari per la caccia

La Legge regionale 02 ottobre 2024, n. 25 introduce l’art. 20 quinquies “Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti”:

A. Nell’allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l’esercizio dell’attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
B. Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera sono comprese le seguenti: 
– lo sfalcio dell’erba sotto le piante dell’appostamento ed in prossimità delle stesse; 
– l’installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell’appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami; 
– la potatura delle piante dell’appostamento; 
– i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all’apprestamento dell’appostamento; 
– l’applicazione di rami secchi sulle piante dell’appostamento.”
La Legge Regione Veneto n. 20 del 1.12.2015 regolamenta gli appostamenti precari per la caccia, cioè quegli appostamenti che possono essere allestiti un mese prima dell’inizio dell’attività venatoria e che devono essere rimossi entro un mese dalla chiusura della stagione.
Prima di predisporre questo tipo di appostamento è necessario comunicarlo al Comune competente per territorio (almeno 15 giorni prima dell’allestimento), utilizzando il modulo Allegato A della suddetta Legge regionale.

Legge Regione Veneto n. 25 del 02.10.2024

Legge Regione Veneto n. 20 del 1.12.2015

Legge Regione Veneto n. 20 del 1.12.2015 All. A

Appostamento temporaneo

Normativa richiami