A.T.C. VR 2

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Migratoria

Calendario Venatorio 2024-2025

Delibera di approvazione del calendario venatorio pubblicata sul Bur n. 80 del 14 giugno 2024 DGR n. 668 del 10 giugno 2024

Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993).

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Modulistica Migratoria

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Calendario Venatorio 2023-2024

Richiami

Allevamento di uccelli delle specie cacciabili a scopo di RICHIAMO

Utilizzo del Piccione come richiamo vivo

Utilizzo del piccione Columba livia forma domestica come richiamo vivo nella caccia da
appostamento al colombaccio. Ulteriori precisazioni.

Data 31/08/2022 Protocollo N° 0387878 Class: I.760.01.1 Fasc.17
“In riscontro alla nota pervenuta dalla Confederazione delle Associazioni Italiane a questa Direzione, riguardo all’utilizzo della forma domestica del piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, si richiama il contenuto della nota delle Scrivente Direzione del 28 luglio 2022 prot. n. 0398734 di pari oggetto. In particolare si ritiene opportuno evidenziare nuovamente che in base alla DGR n. 3874 del 15.12.2009, la quale a sua volta, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Veneto n. 2035/2009 del 29.10.2009 “dà atto della non utilizzabilità del Piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l’utilizzo di soggetti appartenenti alla fauna domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento”. La richiamata DGR n. 3874/2009 contiene quale parte integrante Allegato A la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 17513 del 23.07.2009, avente ad oggetto “Richiesta parere su utilizzo piccione domestico, proveniente da allevamento, come richiamo vivo nella caccia al colombaccio”, nella quale, con riferimento esplicito ad un quesito del 6.07.2009 circa l’uso del richiamo vivo del piccione nella forma domestica, proveniente da allevamento, riporta testualmente “Al riguardo, anche sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 2598 del 26.01.20054, si ritiene legittimo tale utilizzo, in considerazione dello status di tale specie, la quale, diversamente da quanto previsto dall’art. 2 della L.157/92, non vive “stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale” e pertanto, non è oggetto di tutela ai sensi della predetta legge n. 157/92.” In base alle sopra richiamate disposizioni, con al presente nota, viene pertanto ribadito che risulta possibile l’utilizzo del Piccione domestico (Columba livia forma domestica), proveniente da allevamento, quale richiamo vivo nella caccia da appostamento. Ciò detto, la provenienza da allevamento deve essere attestata da un documento idoneo, nel rispetto dell’esigenza di tracciabilità dell’animale alla quale fanno riferimento le disposizioni citate. Da ultimo si specifica che l’autocertificazione è sicuramente uno strumento idoneo e sostitutivo della predetta attestazione. Si rammenta che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è demandata al successivo ed eventuale controllo da parte dell’Amministrazione a cui l’autocertificazione è resa.”

Il Direttore Dott. Pietro Salvadori