A.T.C. VR 2

Calendario Venatorio 2025-2026

Il calendario venatorio deve indicare:

a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;

b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Ricorsi e sentenze

Ricorsi al calendario venatorio veneto: il primo è stato presentato oltre i 30 giorni previsti dalle modifiche introdotte lo scorso anno alla 157/92, quindi giudicato irricevibile; il secondo non è stato correttamente notificato alle associazioni venatorie riconosciute, quindi la trattazione è rinviata al 27 novembre; il terzo ha comportato la sospensione cautelare della caccia al moriglione, la riduzione del carniere dell’allodola  e l’estensione del divieto di caccia sui valichi montani in ZPS (quest’ultimo punto è stato superato con l’approvazione del DDL Montagna).

Esito n. 1539 ricorso 1408_2025

Il ricorso è stato presentato oltre i 30 giorni previsti dalle modifiche introdotte lo scorso anno alla 157/92, quindi giudicato irricevibile

Esito n. 289 ricorso 1245_2025

Il TAR Veneto, con ordinanza del 4 settembre 2025, ha esaminato il ricorso dell’associazione Earth contro il calendario venatorio regionale 2025/2026 (DGR 649/2025), limitatamente alla parte in cui consente la caccia al germano reale fino al 31 gennaio 2026.

Il Tribunale non ha accolto la sospensione immediata, ma ha ordinato l’integrazione del contraddittorio: la parte ricorrente dovrà notificare il ricorso a tutte le associazioni venatorie riconosciute.

La discussione di merito è fissata per il 27 novembre 2025.
Pertanto, fino a quella data, la caccia al germano reale resta consentita fino al 31 gennaio 2026, come stabilito dal calendario venatorio regionale.

Esito n. 383 ricorso 1391_2025

Il TAR Veneto, con ordinanza del 4 settembre 2025, ha accolto in parte il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio regionale (DGR 649/2025).

Valichi montani: divieto di caccia non solo a Monte Pizzoc e Passo Monte Croce Comelico, ma anche in altri valichi di passo migratorio individuati nelle ZPS.

Allodola: carniere ridotto a 5 capi al giorno e 25 per stagione per ogni cacciatore.

Moriglione: Sospeso il prelievo fino alla data della discussione di merito.

La discussione di merito è fissata per il 27 novembre 2025.

Calendario e rettifiche

DGR n. 649 del 11 giugno 2025

 Approvazione del calendario venatorio regionale 

Calendario venatorio regionale

(art. 16 L.R. n. 50/93)

DGR n. 684 del 17 giugno 2025

Rettifica della DGR n. 649 dell’11.06.2025

Preapertura

Nelle giornate 7, 10, 13 e 14 settembre 2025 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:  Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Colombaccio.

Apertura Generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 8, e 9, nell’arco temporale che va dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

–  dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: starnafagianoconiglio selvatico

– dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025: quaglia

– dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025: allodola

– dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: merlo, nel solo mese di settembre il prelievo del Merlo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.

– dal 21 settembre 2025 al 19 gennaio 2026: beccaccia

– dal 21 settembre 2025 al 19 gennaio 2026, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento: ghiandaiagazzacornacchia neracornacchia grigia.

– dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: germano realefolagagallinella d’acquaalzavolamestolonecanapigliaporciglionefischionecodonemarzaiolabeccaccinofrullinomoriglione.

– dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: cesenatordo sassello

– dal 21 settembre 2025 al 19 gennaio 2026:tordo bottaccio

– dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: volpe

– dal 21 settembre 2025 al 19 gennaio 2026: colombaccio, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo del Colombaccio è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.

– dal 1 novembre 2025 al 19 gennaio 2026: moretta

– dal 21 settembre 2025 al 30 novembre 2025: lepre comune

– dal 1 ottobre 2025 al 30 novembre 2025, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici: lepre biancafagiano di montecoturnice.

Ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo, Muflone è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l’ausilio di cani e con l’arco.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre per le province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia, di una giornata per Treviso e Verona, e una giornata nel solo mese di ottobre per la provincia di Vicenza

Orario della giornata venatoria

L’orario della giornata venatoria è così determinato

Carnieri

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore 

  • selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre; per la specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia il limite giornaliero è pari a 25 capi, mentre il carniere massimo stagionale è fissato a 100 capi complessivi per cacciatore.
  • selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette, 2 moriglioni e) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali. Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 95 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi.

Carniere in preapertura per le specie Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (7, 10, 13 e 14 settembre 2025) è pari a 10 capi

Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore: 

– fagiano: 10 capi giornalieri,  100 capi stagionali 

– starna: 5 capi giornalieri, 5 capi giornalieri

– lepre comune: 3 capi giornalieri, 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti precedentemente previsti. Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2026.

 

Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art. 23, comma 3 della L.R. n. 50/1993, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2025/2026.

Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2025/2026 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne;

d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula);

e) lo svolgimento dell’attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1°settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Moriglione (Aythya ferina);

g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

Altre disposizioni

a) L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;

b) l’utilizzo del Piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;

d) gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunistico- venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione;

e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l’Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;

f) per quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata;

g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, è vietato l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea. Al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link sotto riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola. (https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99)

h) per quanto concerne l’utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l’uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi.

i) per quanto concerne la problematica rappresentata dall’influenza aviaria, ai fini di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus, sono previste le seguenti raccomandazioni:

1) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di Bío sicurezza ivi compreso l’utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

2) riservare all’esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;

3) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo di natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli eccetera, una volta terminata l’attività a rischio (con candeggina 5-10% ipoclorito di sodio);

4) smaltire correttamente parte di uccelli selvatici non utilizzate incluse penne e piume evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici sia con i selvatici;

5) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell’infezione alle persone in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare GRPRE protocollo n. 56437 del’8.12.21. 

j) è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinvieni uccelli inanellati di darne comunicazione a Ispra scrivendo una mail a recoveries@isprambiente.it oppure al competente ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino che trasmetterà tali informazioni all’istituto

Calendario Venatorio 2024-2025

Sospensiva TAR 23.09.2024

DGR n. 668 del 10 giugno 2024 

Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)

DGR n. 703 del 18 giugno 2024

Rettifica della DGR n. 668 del 10/06/2024 – Allegato A

Preapertura

Nelle giornate 7 e 8 settembre 2024 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:  Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Colombaccio.

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2024 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora  fino alle ore 13.

Apertura Generale

Nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

–  dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024: starnafagianoconiglio selvatico

– dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024: quaglia

– dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024: allodola

– dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024: merlo, nel solo mese di settembre il prelievo del Merlo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.

– dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025: beccaccia

– dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento: ghiandaiagazzacornacchia neracornacchia grigia.

– dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025: germano realefolagagallinella d’acquaalzavolamestolonecanapigliaporciglionefischionecodonemarzaiolabeccaccinofrullinomoriglione.

– dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025: cesenatordo sassellotordo bottaccio

– dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025: volpe

– dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025: colombaccio, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo del Colombaccio è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.

– dal 2 novembre 2024 al 20 gennaio 2025: moretta

– dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024: lepre comune

– dal 2 ottobre 2024 al 30 novembre 2024, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici: lepre biancafagiano di montecoturnice.

Ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo, Muflone è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l’ausilio di cani e con l’arco.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre.

Orario della giornata venatoria

L’orario della giornata venatoria è così determinato

Carnieri

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore 

  • selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
  • selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette, 2 moriglioni e) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali. Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 103 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi, per la specie tortora un carniere massimo regionale pari a 405 capi.

Carniere in preapertura per le specie Tortora e Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (1 e 2 settembre 2024) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (7 e 8 settembre 2024) è pari a 10 capi

Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore: fagiano, starna e lepre comune

– 10 capi giornalieri : 5 capi giornalieri : 3 capi giornalieri

– 100 capi stagionali 50 capi stagionali 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti precedentemente previsti. Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 30 gennaio 2025.

 

Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art. 23, comma 3 della L.R. n. 50/1993, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2024/2025.

Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2024/2025 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula);

e) lo svolgimento dell’attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1°settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Moriglione (Aythya ferina);

g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

Altre disposizioni

a) L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;

b) l’utilizzo del Piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;

d) gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunistico- venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione;

e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l’Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con

invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;

f) per quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata;

g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, è vietato l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea. Al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link sotto riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola. (https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99)

h) per quanto concerne l’utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l’uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi.

Calendario Venatorio 2023-2024

DGR n. 1009 del 11 agosto 2023

Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)

Preapertura

Nelle giornate 2, 3, 4, 6 e 7 settembre 2023 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia.

Nelle giornate 2 e 3 settembre 2023 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora e Colombaccio. Per la specie Tortora il prelievo venatorio è consentito fino alle ore 13.

Apertura Generale

Dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

– dal 17 settembre 2023 al 30 settembre 2023: tortora esclusivamente nella forma della caccia da appostamento

– dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023: starna, fagiano, coniglio selvatico 

–  dal 17 settembre 2023 al 31 ottobre 2023: quaglia

 dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: allodola

– dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023: merlo

– dal 17 settembre 2023 al 20 gennaio 2024: beccaccia 

– dal 17 settembre 2023 al 11 gennaio 2024: ghiandaia, gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia

– dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, mestolone, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, beccaccino, frullino, moriglione.

– dal 17 settembre 2023 al 20 gennaio 2024: cesena, tordo sassello, tordo bottaccio

– dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024: volpe

– dal 17 settembre 2023 al 11 gennaio 2024: colombaccio 

– dal 1° novembre 2023 al 20 gennaio 2024: moretta

– dal 17 settembre 2023 al 30 novembre 2023: lepre comune

– dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2023, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici: lepre bianca, fagiano di monte, coturnice.

 
 

Ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo, Muflone è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l’ausilio di cani e con l’arco.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni

Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre.

Orario della giornata venatoria

L’orario della giornata venatoria è così determinato

Orario giornate di caccia

Carnieri

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore 

  • selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
  • selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette, 5 tortore, 2 moriglioni e) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 15 tortore, 10 moriglioni e), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

Carniere in preapertura per le specie Tortora e Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (2 e 3 settembre 2023) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (2 e 3 settembre 2023) è pari a 10 capi.

Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore: fagiano, starna, lepre comune.

– 10 capi giornalieri : 5 capi giornalieri : 3 capi giornalieri

– 100 capi stagionali 50 capi stagionali 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti precedentemente previsti. Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2024.

Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria, sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art. 23, c.3 della L.R. n. 50/1993, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2023/2024.

Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2023/2024 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula);

e) lo svolgimento dell’attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Moriglione (Aythya ferina);

g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

Altre disposizioni

a) L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;

b) l’utilizzo del Piccione quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;

d) gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunistico- venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione;

e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l’Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;

f) per quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sul valico montano rappresentato dal “Monte Pizzoc” è vietata;

g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, è vietato l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea