A.T.C. VR 2

Calendario Venatorio 2026-2027

Il calendario venatorio deve indicare:

a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;

b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Ricorsi e sentenze

Ricorsi al calendario venatorio veneto: in aggiornamento

Calendario e rettifiche

DGR n. 346 del 13 maggio 2026

 Approvazione del calendario venatorio regionale 

Calendario venatorio regionale

(art. 16 L.R. n. 50/93)

Apertura Generale

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 2, 6, e 7, nell’arco temporale che va dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

Ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo, Muflone è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l’ausilio di cani e con l’arco.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2 e al successivo punto 9, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre. Limitatamente ai soli Turdidi (Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio), è concessa una sola giornata per le Province di Treviso, Verona e Vicenza e due giornate per le Province di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia. Per quanto concerne le altre specie di selvaggina migratoria si può usufruire di due giornate integrative in tutte le Province del Veneto.

Orario della giornata venatoria

L’orario della giornata venatoria è così determinato

Carnieri

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore 

  • selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre; per la specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia il limite giornaliero è pari a 25 capi, mentre il carniere massimo stagionale è fissato a 100 capi complessivi per cacciatore.
  • selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 5 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 10 codoni, 2 morette, 2 moriglioni e) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 25 allodole, 15 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali e per la pavoncella 5 capi giornalieri e 20 capi stagionali. Per la moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 95 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi, per la specie Pavoncella è previsto un carniere regionale pari a 1132 capi.